ConvenzioneParte VSez. 1

Art. 42

Validità e mantenimento in vigore dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Validità e mantenimento in vigore dei trattati 1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da detto trattato non può essere contestata che in applicazione della presente Convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro diurna parte possono avvenire solo in applicazione delle disposizioni del Trattato o della presente Convenzione. La medesima norma è valida per la sospensione dell'applicazione di un trattato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-42

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Validità e mantenimento in vigore dei trattati (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo