Convenzione›Parte V›Sez. 1
Art. 44
Divisibilità delle disposizioni di un Trattato
In vigore dal 16 mar 1989
Divisibilità delle disposizioni di un Trattato
1. Il diritto per una parte, previsto in un trattato o risultante dall', di denunciare il trattato, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione può essere esercitato solo nei confronti dell'insieme del trattato, a meno che quest'ultimo non disponga o che le parti non convengano in altro modo.
2. Una causa di nullità o di estinzione di un trattato, di ritiro di una delle due parti o di sospensione dell'applicazione del Trattato riconosciuta ai termini della presente Convenzione, può essere invocata solo nei confronti del trattato nel suo insieme, salvo che nei casi di cui ai paragrafi seguenti o all'.
3. Qualora detto motivo la causa in questione concerna unicamente determinate clausole, essa può essere invocata nei confronti
unicamente di dette clausole, qualora
a) dette clausole possano essere separate dal resto del trattato per quanto concerne la loro esecuzione;
b) risulti dal trattato, o sia peraltro stabilito, che l'accettazione delle clausole in questione non abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti al trattato una base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e
c) non sia ingiusto continuare ad eseguire quanto sussiste del trattato.
4. Nei casi che dipendono dagli , lo Stato o
l'organizzazione internazionale che ha il diritto di invocare il dolo o la corruzione, può farlo, sia nei confronti del Trattato nel suo insieme, sia nel caso di cui al paragrafo 3, unicamente nei riguardi di alcune determinate clausole.
5. Nei casi di cui agli , non è ammessa la divisione delle disposizioni di un trattato.
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