ConvenzioneSez. 2

Art. 47

Limitazione particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale.

In vigore dal 16 mar 1989
Limitazione particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale. Qualora il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un determinato trattato sia stato oggetto di una particolare limitazione, il fatto che detto rappresentante non abbia tenuto conto di quest'ultima, non può essere invocato come vizio implicante il consenso da lui espresso, a meno che la limitazione non sia stata notificata, prima della manifestazione di detto consenso, agli Stati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al negoziato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-47

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Limitazione particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale. (Art. 47 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo