ConvenzioneSez. 2

Art. 52

Coercizione esercitata su di uno Stato o una organizzazione internazionale con la minaccia o l'uso della forza.

In vigore dal 16 mar 1989
Coercizione esercitata su di uno Stato o una organizzazione internazionale con la minaccia o l'uso della forza. Qualsiasi trattato la cui stipulazione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza, in violazione dei principi del diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, è nullo.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-52

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