Convenzione›Sez. 2
Art. 52
Coercizione esercitata su di uno Stato o una organizzazione internazionale con la minaccia o l'uso della forza.
In vigore dal 16 mar 1989
Coercizione esercitata su di uno Stato o
una organizzazione internazionale con la minaccia
o l'uso della forza.
Qualsiasi trattato la cui stipulazione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza, in violazione dei principi del diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, è nullo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-52