ConvenzioneSez. 2

Art. 51

Coercizione esercitata sul rappresentante di Stato o una organizzazione internazionale.

In vigore dal 16 mar 1989
Coercizione esercitata sul rappresentante di Stato o una organizzazione internazionale. La manifestazione, da parte di uno Stato o di un'organizzazione internazionale del consenso ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto mediante la coercizione esercitata sul rappresentante di detto Stato o di detta organizzazione con atti o minaccie dirette contro di lui, è priva di qualsiasi effetto giuridico.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-51

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