ConvenzioneSez. 2

Art. 46

Disposizioni del diritto interno di uno Stato e norme di una organizzazione internazionale concernenti la competenza a concludere dei trattati.

In vigore dal 16 mar 1989
Disposizioni del diritto interno di uno Stato e norme di una organizzazione internazionale concernenti la competenza a concludere dei trattati. 1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati non può essere invocato da detto Stato come vizio implicante il suo consenso a meno che detta violazione non sia stata manifesta e riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale. 2. Il fatto che il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolata da un trattato sia stato espresso in violazione delle norme dell'organizzazione concernenti la competenza a concludere dei trattati non potrà essere invocato da detta organizzazione come vizio implicante il suo consenso, a meno che detta violazione non sia stata manifesta e riguardi una norma d'importanza fondamentale. 3. Una violazione è manifesta se è obiettivamente evidente per ogni Stato od ogni organizzazione internazionale che si comporti in materia in osservanza della prassi abituale degli Stati e, se del caso, delle organizzazioni internazionali, ed in buona fede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-46

In sintesi

In generale, uno Stato o un'organizzazione internazionale non può dichiarare invalido il proprio consenso a un trattato sostenendo di aver violato le proprie norme interne sulla competenza a concluderlo. Questa eccezione è ammessa solo se la violazione riguarda una norma interna di importanza fondamentale ed è manifesta. Una violazione si considera manifesta quando risulta oggettivamente evidente per qualsiasi altro Stato o organizzazione che agisca in buona fede e secondo la prassi abituale. Di conseguenza, le normali o lievi irregolarità interne non permettono di annullare il vincolo del trattato.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la certezza e la stabilità dei trattati internazionali, impedendo che uno Stato o un'organizzazione internazionale possano sottrarsi agli impegni assunti adducendo violazioni delle proprie regole interne sulla competenza a stipulare, salvo casi del tutto eccezionali ed evidenti.

A chi si applica

La disposizione si applica agli Stati e alle organizzazioni internazionali che stipulano trattati tra loro o reciprocamente.

Esempio pratico

Uno Stato conclude un accordo internazionale senza rispettare una regola secondaria interna sulla firma dei trattati. Successivamente, lo Stato non può invalidare il proprio consenso invocando tale violazione interna nei confronti delle altre parti. Potrebbe farlo soltanto se la violazione avesse riguardato una norma fondamentale del proprio ordinamento e fosse risultata del tutto evidente a chiunque agisse in buona fede.

Adempimenti e conseguenze

La norma non prevede sanzioni o adempimenti specifici, ma stabilisce l'impossibilità (preclusione) di invocare il vizio del proprio consenso per invalidare il vincolo del trattato, salvo violazione manifesta di una norma fondamentale.

Domande frequenti

Uno Stato o un'organizzazione può sempre annullare il consenso al trattato invocando una violazione delle proprie norme interne?No, come regola generale non è possibile farlo. L'annullamento è consentito solo se la violazione è manifesta e riguarda una norma di importanza fondamentale.
Quando una violazione delle norme interne o dell'organizzazione è considerata «manifesta»?È considerata manifesta se risulta oggettivamente evidente a ogni Stato od organizzazione internazionale che si comporti secondo la normale prassi e in buona fede.
La norma distingue tra le violazioni commesse dagli Stati e quelle commesse dalle organizzazioni internazionali?Entrambi i soggetti sono sottoposti allo stesso principio: non possono invocare la violazione delle rispettive norme interne sulla competenza a stipulare, a meno che non si tratti di una violazione manifesta di una norma di importanza fondamentale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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