Convenzione›Sez. 2
Art. 46
Disposizioni del diritto interno di uno Stato e norme di una organizzazione internazionale concernenti la competenza a concludere dei trattati.
In vigore dal 16 mar 1989
Disposizioni del diritto interno di uno Stato
e norme di una organizzazione internazionale
concernenti la competenza a concludere dei trattati.
1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati non può essere invocato da detto Stato come vizio implicante il suo consenso a meno che detta violazione non sia stata manifesta e riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale.
2. Il fatto che il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolata da un trattato sia stato espresso in violazione delle norme dell'organizzazione concernenti la competenza a concludere dei trattati non potrà essere invocato da detta organizzazione come vizio implicante il suo consenso, a meno che detta violazione non sia stata manifesta e riguardi una norma d'importanza fondamentale.
3. Una violazione è manifesta se è obiettivamente evidente per ogni Stato od ogni organizzazione internazionale che si comporti in materia in osservanza della prassi abituale degli Stati e, se del caso, delle organizzazioni internazionali, ed in buona fede.
Storico versioni
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