ConvenzioneParte IV

Art. 41

Accordo avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti.

In vigore dal 16 mar 1989
Accordo avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti. 1. Due o più Parti ad un Trattato multilaterale possono concludere un accordo avente come oggetto di modificare il trattato per quanto riguarda le loro reciproche relazioni, solamente: a) qualora l'eventualità di detta modifica sia prevista dal trattato; o b) qualora la modifica in questione non sia proibita dal trattato, a patto che: i) essa non pregiudichi nè il godimento delle altre Parti dei diritti loro derivanti dal trattato, nè l'adempimento dei loro obblighi ii) essa non verta su una disposizione cui non si possa derogare senza che vi sia incompatibilità con l'effettiva attuazione dell'obiettivo e dello scopo del trattato, considerato nel suo insieme. 2. A meno che, nel caso di cui al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le Parti in questione dovranno notificare alle altre parti il loro intento di concludere l'accordo e le modifiche che ne derivano per il trattato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-41

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