ConvenzioneParte IV

Art. 41

Accordo avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti.

In vigore dal 16 mar 1989
Accordo avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti. 1. Due o più Parti ad un Trattato multilaterale possono concludere un accordo avente come oggetto di modificare il trattato per quanto riguarda le loro reciproche relazioni, solamente: a) qualora l'eventualità di detta modifica sia prevista dal trattato; o b) qualora la modifica in questione non sia proibita dal trattato, a patto che: i) essa non pregiudichi nè il godimento delle altre Parti dei diritti loro derivanti dal trattato, nè l'adempimento dei loro obblighi ii) essa non verta su una disposizione cui non si possa derogare senza che vi sia incompatibilità con l'effettiva attuazione dell'obiettivo e dello scopo del trattato, considerato nel suo insieme. 2. A meno che, nel caso di cui al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le Parti in questione dovranno notificare alle altre parti il loro intento di concludere l'accordo e le modifiche che ne derivano per il trattato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-41

In sintesi

Due o più Parti di un trattato multilaterale possono stipulare un accordo per modificarne le regole limitatamente ai loro rapporti reciproci se tale possibilità è prevista dal trattato, oppure se non è vietata. In quest'ultimo caso, la modifica non deve ledere i diritti o l'adempimento degli obblighi delle altre Parti e non deve riguardare norme essenziali per la realizzazione dello scopo del trattato. Salvo diversa disposizione nel caso in cui la modifica sia espressamente prevista, le Parti interessate hanno il dovere di informare tutte le altre Parti della loro intenzione di concludere l'accordo e dei cambiamenti previsti.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la possibilità per alcune Parti di un trattato multilaterale di modificarne le disposizioni solo tra di loro, garantendo che ciò non danneggi le altre Parti né comprometta lo scopo generale del trattato.

A chi si applica

Si applica a due o più Parti (Stati o organizzazioni internazionali) che hanno aderito a un trattato multilaterale e intendono modificarlo limitatamente alle loro reciproche relazioni.

Esempio pratico

Tre Stati che fanno parte di un trattato multilaterale decidono di accordarsi tra loro per modificare alcune regole operative relative unicamente ai loro rapporti diretti. Prima di procedere, verificano che tale modifica non sia vietata e non danneggi gli altri Stati partecipanti, provvedendo poi a notificare a tutti gli altri membri la loro intenzione di concludere l'accordo.

Adempimenti e conseguenze

Le Parti interessate devono notificare alle altre Parti il loro intento di concludere l'accordo e le modifiche derivanti per il trattato (salvo che, nel caso di modifica prevista, il trattato non disponga altrimenti). Non sono menzionate sanzioni.

Domande frequenti

Quando è consentito modificare un trattato multilaterale solo tra alcune Parti?È consentito se la modifica è espressamente prevista dal trattato, oppure se non è proibita, a condizione che non danneggi i diritti e gli obblighi delle altre Parti e non sia incompatibile con lo scopo del trattato.
Le altre Parti del trattato devono essere informate dell'accordo di modifica?Sì, le Parti che intendono modificare il trattato tra loro devono notificare alle altre Parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che ne derivano, a meno che il trattato non disponga diversamente per le modifiche già previste.
Una modifica tra alcune Parti può riguardare qualsiasi disposizione del trattato?No, non può riguardare disposizioni inderogabili la cui modifica risulterebbe incompatibile con l'effettiva attuazione dell'obiettivo e dello scopo del trattato nel suo insieme.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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