ConvenzioneSez. 3

Art. 38

Norme di un trattato divenute obbligatorie per Stati terzi o organizzazioni terze mediante la formazione di una consuetudine internazionale

In vigore dal 16 mar 1989
Norme di un trattato divenute obbligatorie per Stati terzi o organizzazioni terze mediante la formazione di una consuetudine internazionale Nessuna disposizione degli articoli da 34 a 37 si oppone acciocchè una norma enunciata in un Trattato divenga obbligatoria per uno Stato terzo o una organizzazione terza in quanto norma consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta in quanto tale.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-38

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Norme di un trattato divenute obbligatorie per Stati terzi o organizzazioni terze mediante la formazione di una consuetudine internazionale (Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo