ConvenzioneSez. 3

Art. 37

Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terze

In vigore dal 16 mar 1989
Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terze 1. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza, sia nato un obbligo ai sensi dell', detto obbligo potrà essere revocato o modificato solo con il consenso delle Parti al trattato e dello Stato terzo o dell'organizzazione terza, a meno che non sia stabilita che esse avevano convenuto in altro modo. 2. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza sia nato un diritto in conformità all', detto diritto non può essere revocato o modificato dalle parti se è stabilito che era destinato a non poter essere revocato o modificato senza il consenso dello Stato terzo o dell'Organizzazione terza. 3. Il consenso di una organizzazione internazionale Parte al trattato o di una organizzazione terza, di cui ai paragrafi precedenti, è disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.
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Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terze (Art. 37 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo