ConvenzioneParte IV

Art. 39

Norma generale relativa all'emendamento dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Norma generale relativa all'emendamento dei trattati 1. Un trattato può essere emendato mediante accordo tra le Parti. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, le norme enunciate alla parte II saranno applicate a detto accordo. 2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad un accordo di cui al paragrafo 1 è disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-39

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Norma generale relativa all'emendamento dei trattati (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo