Convenzione›Parte IV
Art. 39
Norma generale relativa all'emendamento dei trattati
In vigore dal 16 mar 1989
Norma generale relativa all'emendamento
dei trattati
1. Un trattato può essere emendato mediante accordo tra le Parti.
A meno che il Trattato non disponga altrimenti, le norme enunciate alla parte II saranno applicate a detto accordo.
2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad un accordo di cui al paragrafo 1 è disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-39