Convenzione›Parte IV
Art. 39
61 / 89Norma generale relativa all'emendamento dei trattati
In vigore dal 16 mar 1989
Norma generale relativa all'emendamento
dei trattati
1. Un trattato può essere emendato mediante accordo tra le Parti.
A meno che il Trattato non disponga altrimenti, le norme enunciate alla parte II saranno applicate a detto accordo.
2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad un accordo di cui al paragrafo 1 è disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-39