Art. 39 · Norma generale relativa all'emendamento dei trattati
ConvenzioneParte IV

Art. 39

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Norma generale relativa all'emendamento dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Norma generale relativa all'emendamento dei trattati 1. Un trattato può essere emendato mediante accordo tra le Parti. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, le norme enunciate alla parte II saranno applicate a detto accordo. 2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad un accordo di cui al paragrafo 1 è disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.
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