ConvenzioneSez. 3

Art. 35

Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze

In vigore dal 16 mar 1989
Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze Dalla disposizione di un Trattato nasce un obbligo per uno Stato terzo o una organizzazione terza, qualora le parti a detto trattato intendano creare l'obbligo mediante detta disposizione e qualora lo Stato terzo o l'organizzazione terza accetti detto obbligo espressamente per iscritto. L'accettazione di un tale obbligo da parte dell'organizzazione terza è disciplinata dai regolamenti di detta organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-35

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Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo