Convenzione›Sez. 3
Art. 35
44 / 89Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze
In vigore dal 16 mar 1989
Trattati che prevedono obblighi per Stati
terzi o per organizzazioni terze
Dalla disposizione di un Trattato nasce un obbligo per uno Stato terzo o una organizzazione terza, qualora le parti a detto trattato intendano creare l'obbligo mediante detta disposizione e qualora lo Stato terzo o l'organizzazione terza accetti detto obbligo espressamente per iscritto.
L'accettazione di un tale obbligo da parte dell'organizzazione terza è disciplinata dai regolamenti di detta organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-35