Art. 35 · Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze
ConvenzioneSez. 3

Art. 35

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Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze

In vigore dal 16 mar 1989
Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze Dalla disposizione di un Trattato nasce un obbligo per uno Stato terzo o una organizzazione terza, qualora le parti a detto trattato intendano creare l'obbligo mediante detta disposizione e qualora lo Stato terzo o l'organizzazione terza accetti detto obbligo espressamente per iscritto. L'accettazione di un tale obbligo da parte dell'organizzazione terza è disciplinata dai regolamenti di detta organizzazione.
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