Convenzione›Sez. 3
Art. 33
Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue
In vigore dal 16 mar 1989
Interpretazione di trattati
autenticati in due o più lingue
1. Qualora un trattato sia stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di dette lingue, a meno che il trattato non disponga, o che le parti non convengano che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo.
2. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il trattato è stato autenticato sarà considerata in quanto testo autentico solamente se il trattato lo prevede o se le parti ne abbiano convenuto.
3. Si presume che i termini di un trattato abbiano la medesima accezione nei diversi testi autentici.
4. Tranne il caso in cui un determinato testo prevalga in conformità al paragrafo 1, qualora la comparazione di testi autentici faccia apparire una differenza di accezione che l'applicazione degli non consente di eliminare, verrà adottata l'accezione la quale meglio contempera detti testi, fatto salvo il fine e lo scopo del trattato.
Storico versioni
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