ConvenzioneSez. 3

Art. 34

Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terze

In vigore dal 16 mar 1989
Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terze Un trattato non crea obblighi nè diritti per uno Stato terzo o per una organizzazione terza senza il consenso di detto Stato o di detta organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-34

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Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terze (Art. 34 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo