Art. 34 · Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terze
ConvenzioneSez. 3

Art. 34

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Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terze

In vigore dal 16 mar 1989
Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terze Un trattato non crea obblighi nè diritti per uno Stato terzo o per una organizzazione terza senza il consenso di detto Stato o di detta organizzazione.
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