ConvenzioneSez. 2

Art. 29

Non retroattività dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Applicazione territoriale dei trattati A meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o sia altrimenti espressa, un trattato tra uno o più Stati e una o più organizzazioni internazionali vincola ognuno degli Stati parti nei confronti dell'insieme del suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-29

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Non retroattività dei trattati (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo