ConvenzioneSez. 2

Art. 28

Non retroattività dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Non retroattività dei trattati A meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia comunque enunciata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore di detto trattato nei confronti di detta parte o una situazione che aveva cessato di esistere in detta data.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-28

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Non retroattività dei trattati (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo