Convenzione›Sez. 2
Art. 28
Non retroattività dei trattati
In vigore dal 16 mar 1989
Non retroattività dei trattati
A meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia comunque enunciata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore di detto trattato nei confronti di detta parte o una situazione che aveva cessato di esistere in detta data.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-28