ConvenzioneParte IIISez. 1

Art. 27

Diritto interno degli Stati, regole delle organizzazioni internazionali e rispetto dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Diritto interno degli Stati, regole delle organizzazioni internazionali e rispetto dei trattati 1. Uno Stato parte ad un trattato non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata attuazione del trattato. 2. Una organizzazione internazionale parte ad un trattato non può invocare le regole dell'organizzazione per giustificare la mancata attuazione del trattato. 3. Le regole enunciate ai paragrafi precedenti non pregiudicano l'.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-27

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Diritto interno degli Stati, regole delle organizzazioni internazionali e rispetto dei trattati (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo