Convenzione›Sez. 2
Art. 22
Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve
In vigore dal 16 mar 1989
Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve
1. A meno che il trattato non disponga in altro modo, una riserva può in ogni momento essere ritirata senza che il consenso dello Stato o dell'organizzazione internazionale che ha accettato la riserva sia necessaria per il suo ritiro.
2. A meno che il trattato non disponga in altro modo, una obiezione ad una riserva può essere ritirata in ogni momento.
3. A meno che il trattato non disponga o che non sia stato convenuto in altro modo;
a) il ritiro di una riserva ha effetto riguardo ad uno Stato contraente o ad una organizzazione contraente solo quando detto Stato o detta organizzazione ne abbia ricevuto notifica;
b) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha effetto solo quando lo Stato o l'organizzazione internazionale che ha espresso la riserva riceve notifica di detto ritiro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-22