ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 18

Obbligo di non privare un trattato del suo obiettivo e del suo scopo prima della sua entrata in vigore

In vigore dal 16 mar 1989
Obbligo di non privare un trattato del suo obiettivo e del suo scopo prima della sua entrata in vigore Uno Stato o una organizzazione internazionale deve astenersi da atti che priverebbero un trattato del suo obiettivo e del suo scopo: a) qualora detto Stato o detta Organizzazione abbia firmato il trattato o abbia scambiato gli strumenti che costituiscono il trattato con riserva di ratifica, di un atto di conferma formale, di accettazione o di approvazione, fino a quando detto Stato o detta organizzazione non abbia manifestato il suo intento di non divenire parte al trattato; o b) qualora detto Stato o detta organizzazione abbia espresso il suo consenso ad essere vincolato, nel periodo precedente l'entrata in vigore del trattato e a patto che questa non sia indebitamente ritardata.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-18

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