ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 13

Manifestazione, mediante lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato.

In vigore dal 16 mar 1989
Manifestazione, mediante lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato. Il consenso degli Stati o delle organizzazioni internazionali ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati tra di loro si manifesta attraverso detto scambio: a) qualora gli strumenti prevedono che il loro scambio avrà detto effetto; o b) qualora sia peraltro stabilito che detti Stati e dette Organizzazioni, o, a seconda dei casi dette Organizzazioni avevano convenuto che lo scambio di strumenti avrebbe prodotto tale effetto.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-13

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Manifestazione, mediante lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato. (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo