Convenzione›Parte II›Sez. 1
Art. 8
Ulteriore conferma di un atto compiùto senza autorizzazione.
In vigore dal 16 mar 1989
Ulteriore conferma di un atto compiùto senza autorizzazione.
Un atto relativo alla conclusione di un trattato compiùto da una persona che non può, in virtù dell', essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato o una organizzazione internazionale a tal fine, è senza effetti giuridici, a meno che non venga ulteriormente confermato da detto Stato o da detta organizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-8