Convenzione›Parte I
Art. 4
Non retroattività della presente Convenzione
In vigore dal 16 mar 1989
Non retroattività della presente Convenzione
Senza pregiudicare l'applicazione di ogni norma enunciata nella presente Convenzione, alla quale i trattati tra uno o più Stati ed una o più organizzazioni internazionali sarebbero assoggettati in virtù del diritto internazionale, a prescindere da detta Convenzione, questa si applica unicamente ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti di detti Stati ed Organizzazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-4