Convenzione›Parte II›Sez. 1
Art. 7
Pieni poteri
In vigore dal 16 mar 1989
Pieni poteri
1. Una persona è considerata come rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un Trattato:
a) qualora detta persona presenti adeguati pieni poteri; o
b) qualora emerga dalla prassi o da altre circostanze, che era intento degli Stati e delle organizzazioni internazionali interessate, di considerare questa persona quale rappresentante lo Stato a tali fini senza presentazione di pieni poteri.
2. Sono considerati come rappresentanti il proprio Stato in base alle loro funzioni e senza dover presentare pieni poteri:
a) i capi di Stato, i capi di governo ed i ministri degli Affari Esteri, per ogni atto relativo alla conclusione di un Trattato tra uno o più Stati ed una o più organizzazioni internazionali;
b) i rappresentanti accreditati dagli Stati ad una Conferenza internazionale, per l'adozione del testo di un Trattato tra Stati ed organizzazioni internazionali;
c) i rappresentanti accreditati dagli Stati presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in seno a detta organizzazione o detto organo;
d) i capi missione permanenti presso una organizzazione internazionale, ai fini dell'adozione del testo di un Trattato tra gli Stati accreditanti e detta organizzazione.
3. Una persona è considerata come rappresentante una organizzazione internazionale, per l'adozione o l'autentica del testo di un trattato o per esprimere il consenso di detta organizzazione ad essere vincolata da un trattato:
a) qualora detta persona presenti pieni poteri appropriati; o
b) qualora emerga dalle circostanze che era intento degli Stati e delle Organizzazioni internazionali interessate di considerare detta persona come rappresentante l'organizzazione a detti fini, in conformità alle regole di detta organizzazione, senza presentazione di pieni poteri.
Storico versioni
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