Art. 7
Pieni poteri
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Pieni poteri
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L'articolo stabilisce che una persona può rappresentare uno Stato o un'organizzazione internazionale se esibisce un documento formale di 'pieni poteri' o se tale intenzione risulta dalla prassi o dalle circostanze. Alcune figure istituzionali, come Capi di Stato, Capi di Governo e Ministri degli Affari Esteri, sono considerate automaticamente rappresentanti per tutti gli atti di conclusione dei trattati senza necessità di mostrare i pieni poteri. Altri soggetti, come i delegati a conferenze o i capi missione presso organizzazioni internazionali, sono esentati dall'esibire i pieni poteri limitatamente all'adozione dei testi nel loro specifico ambito. Per le organizzazioni internazionali, la rappresentanza senza esibizione di pieni poteri dipende dalle circostanze e dalle regole interne dell'organizzazione stessa.
La norma stabilisce le condizioni e i criteri per stabilire chi ha l'autorità legale di rappresentare uno Stato o un'organizzazione internazionale nelle fasi di adozione, autenticazione o espressione del consenso a un trattato. Serve a garantire certezza e validità giuridica agli atti compiuti durante la formazione degli accordi internazionali.
Si applica a Stati, organizzazioni internazionali e alle persone fisiche che agiscono come loro rappresentanti o delegati nella stipula dei trattati.
Un Ministro degli Esteri partecipa a una sessione negoziale con un'organizzazione internazionale e firma il testo del trattato senza dover mostrare alcuna autorizzazione specifica. Al contrario, un diplomatico non accreditato o un funzionario tecnico deve esibire un documento ufficiale di pieni poteri per poter adottare validamente il testo a nome del proprio Stato.
Presentazione di adeguati o appropriati pieni poteri, salvo i casi di esenzione previsti in base alle funzioni o alle circostanze; il testo non prevede sanzioni espresse.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.