ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 7

Pieni poteri

In vigore dal 16 mar 1989
Pieni poteri 1. Una persona è considerata come rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un Trattato: a) qualora detta persona presenti adeguati pieni poteri; o b) qualora emerga dalla prassi o da altre circostanze, che era intento degli Stati e delle organizzazioni internazionali interessate, di considerare questa persona quale rappresentante lo Stato a tali fini senza presentazione di pieni poteri. 2. Sono considerati come rappresentanti il proprio Stato in base alle loro funzioni e senza dover presentare pieni poteri: a) i capi di Stato, i capi di governo ed i ministri degli Affari Esteri, per ogni atto relativo alla conclusione di un Trattato tra uno o più Stati ed una o più organizzazioni internazionali; b) i rappresentanti accreditati dagli Stati ad una Conferenza internazionale, per l'adozione del testo di un Trattato tra Stati ed organizzazioni internazionali; c) i rappresentanti accreditati dagli Stati presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in seno a detta organizzazione o detto organo; d) i capi missione permanenti presso una organizzazione internazionale, ai fini dell'adozione del testo di un Trattato tra gli Stati accreditanti e detta organizzazione. 3. Una persona è considerata come rappresentante una organizzazione internazionale, per l'adozione o l'autentica del testo di un trattato o per esprimere il consenso di detta organizzazione ad essere vincolata da un trattato: a) qualora detta persona presenti pieni poteri appropriati; o b) qualora emerga dalle circostanze che era intento degli Stati e delle Organizzazioni internazionali interessate di considerare detta persona come rappresentante l'organizzazione a detti fini, in conformità alle regole di detta organizzazione, senza presentazione di pieni poteri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-7

In sintesi

L'articolo stabilisce che una persona può rappresentare uno Stato o un'organizzazione internazionale se esibisce un documento formale di 'pieni poteri' o se tale intenzione risulta dalla prassi o dalle circostanze. Alcune figure istituzionali, come Capi di Stato, Capi di Governo e Ministri degli Affari Esteri, sono considerate automaticamente rappresentanti per tutti gli atti di conclusione dei trattati senza necessità di mostrare i pieni poteri. Altri soggetti, come i delegati a conferenze o i capi missione presso organizzazioni internazionali, sono esentati dall'esibire i pieni poteri limitatamente all'adozione dei testi nel loro specifico ambito. Per le organizzazioni internazionali, la rappresentanza senza esibizione di pieni poteri dipende dalle circostanze e dalle regole interne dell'organizzazione stessa.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le condizioni e i criteri per stabilire chi ha l'autorità legale di rappresentare uno Stato o un'organizzazione internazionale nelle fasi di adozione, autenticazione o espressione del consenso a un trattato. Serve a garantire certezza e validità giuridica agli atti compiuti durante la formazione degli accordi internazionali.

A chi si applica

Si applica a Stati, organizzazioni internazionali e alle persone fisiche che agiscono come loro rappresentanti o delegati nella stipula dei trattati.

Esempio pratico

Un Ministro degli Esteri partecipa a una sessione negoziale con un'organizzazione internazionale e firma il testo del trattato senza dover mostrare alcuna autorizzazione specifica. Al contrario, un diplomatico non accreditato o un funzionario tecnico deve esibire un documento ufficiale di pieni poteri per poter adottare validamente il testo a nome del proprio Stato.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione di adeguati o appropriati pieni poteri, salvo i casi di esenzione previsti in base alle funzioni o alle circostanze; il testo non prevede sanzioni espresse.

Domande frequenti

I Capi di Stato e i Ministri degli Esteri devono esibire i pieni poteri?No, sono considerati automaticamente rappresentanti del proprio Stato in virtù delle loro funzioni per tutti gli atti relativi alla conclusione del trattato.
Quando un rappresentante di uno Stato non ha bisogno di presentare i pieni poteri pur non essendo Capo di Stato o Ministro?Quando ciò emerge dalla prassi o dalle circostanze dell'accordo, oppure quando si tratta di delegati o capi missione accreditati limitatamente all'adozione del testo nel rispettivo contesto.
Come viene riconosciuta la rappresentanza per un'organizzazione internazionale?Una persona rappresenta un'organizzazione internazionale se presenta pieni poteri appropriati oppure se dalle circostanze e dalle regole dell'organizzazione emerge chiaramente tale intenzione senza necessità di esibirli.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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