ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 10

Autentica del testo

In vigore dal 16 mar 1989
Autentica del testo 1. Il testo di un trattato tra uno o più Stati ed una o più Organizzazioni internazionali è decretato come autentico e definitivo. a) in base alla procedura fissata in detto testo o convenuta tra gli Stati e le organizzazioni che partecipano alla elaborazione del trattato; o b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte di rappresentanti di detti Stati e di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo è registrato. 2. Il testo di un trattato tra organizzazioni internazionale è decretato come autentico e definitivo; a) in base alla procedura stabilita in detto testo o convenuta dalle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione: b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte dei rappresentanti di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo sia registrato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-10

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Autentica del testo (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo