Convenzione›Parte II›Sez. 1
Art. 10
13 / 89Autentica del testo
In vigore dal 16 mar 1989
Autentica del testo
1. Il testo di un trattato tra uno o più Stati ed una o più Organizzazioni internazionali è decretato come autentico e definitivo.
a) in base alla procedura fissata in detto testo o convenuta tra gli Stati e le organizzazioni che partecipano alla elaborazione del
trattato; o
b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte di rappresentanti di detti Stati e di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo è registrato.
2. Il testo di un trattato tra organizzazioni internazionale è decretato come autentico e definitivo;
a) in base alla procedura stabilita in detto testo o convenuta dalle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione:
b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte dei rappresentanti di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo sia registrato.
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