ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 12

Manifestazione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato.

In vigore dal 16 mar 1989
Manifestazione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato si esprime con la firma del rappresentante di detto Stato o di detta organizzazione: a) qualora il trattato preveda che la firma avrà questo effetto b) qualora sia comunque stabilito che gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato, avevano convenuto che la firma avrebbe detto effetto; c) qualora l'intento dello Stato o dell'organizzazione di dare detto effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa in corso di negoziato. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la sigla del testo vale come firma del trattato, qualora venga stabilito che gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato avevano in tal modo convenuti b) la firma ad referendum di un trattato, da parte del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale, se essa è confermata da detto Stato o da detta Organizzazione, vale come forma definitiva del trattato.
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Manifestazione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato. (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo