Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione
In vigore dal 16 mar 1989
Scambio o deposito di strumenti di ratifica,
di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione 1. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato tra uno o più Stati ed una o più organizzazioni internazionali al momento:
a) del loro scambio tra gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti;
b) del loro deposito presso il depositario;
c) della loro notifica agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti al depositario, se in tal modo convenuto.
2. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da un trattato tra Organizzazioni internazionali al momento:
a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti;
b) del loro deposito presso il depositario; o
a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti;
b) del loro deposito presso il depositario; o
c) della loro notifica alle organizzazioni contraenti o al depositario, se in tal modo convenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-16
In sintesi
L'articolo stabilisce quando gli atti formali di adesione a un trattato producono i loro effetti vincolanti. Salvo diversa previsione del trattato stesso, il consenso diventa effettivo in tre possibili momenti: quando le parti si scambiano direttamente gli strumenti, quando questi vengono depositati presso un depositario designato, oppure quando vengono notificati alle parti o al depositario, se così concordato. La regola si applica sia ai trattati tra Stati e organizzazioni internazionali, sia ai trattati conclusi unicamente tra organizzazioni internazionali.
Perché esiste questa norma
La norma definisce il momento esatto in cui uno Stato o un'organizzazione internazionale esprime formalmente il proprio consenso a vincolarsi a un trattato. Serve a dare certezza giuridica all'efficacia degli atti di ratifica, conferma formale, accettazione, approvazione o adesione.
A chi si applica
La norma si applica agli Stati e alle organizzazioni internazionali che stipulano trattati tra loro o esclusivamente tra organizzazioni internazionali.
Esempio pratico
Uno Stato e un'organizzazione internazionale concludono un trattato che prevede la nomina di un depositario. Lo Stato firma il proprio strumento di ratifica e l'organizzazione predispone l'atto di conferma formale: nel momento in cui entrambi consegnano e depositano tali documenti presso il depositario, il loro consenso a rispettare il trattato diventa pienamente vincolante.
Adempimenti e conseguenze
Le parti devono effettuare lo scambio degli strumenti, il loro deposito presso il depositario o la loro notifica per rendere effettivo il consenso a vincolarsi al trattato; non sono previste sanzioni nel testo.
Domande frequenti
In quali momenti si perfeziona il consenso a essere vincolati dal trattato?Salvo accordi diversi, il consenso si perfeziona al momento dello scambio degli strumenti tra i contraenti, del loro deposito presso il depositario, oppure della loro notifica ai contraenti o al depositario se così convenuto.
Il trattato può stabilire regole diverse per l'efficacia degli strumenti di ratifica o adesione?Sì, le modalità indicate dall'articolo si applicano a meno che il trattato stesso non disponga altrimenti.
Quali tipi di strumenti sono disciplinati da questo articolo?La norma disciplina gli strumenti di ratifica, gli atti di conferma formale e gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione.