Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve.
In vigore dal 16 mar 1989
Accettazione delle riserve e obiezioni alle
riserve.
1. Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non ha bisogno di essere ulteriormente accettata dagli Stati contraenti e dalle organizzazioni contraenti o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni contraenti, a meno che il trattato non lo preveda.
2. Qualora risulti dal numero ristretto di Stati e di organizzazioni o, a seconda dei casi, da organizzazioni partecipanti al negoziato, nonché dall'obiettivo e dal fine di un trattato, che l'applicazione del trattato nella sua integralità tra tutte le parti è condizione essenziale del consenso di ciascuna di esse ad essere vincolato dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti.
3. Quando un trattato è un atto istitutivo di una organizzazione internazionale ed a meno che non sia altrimenti stabilito, una riserva esige l'accettazione dell'organo competente di detta organizzazione, salvo che detto trattato non disponga altrimenti.
4. Nei casi diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, e a meno che il trattato non disponga altrimenti.
a) l'accettazione di una riserva da parte di uno Stato contraente o da parte di una organizzazione contraente fa sì che lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della riserva divenga parte al trattato nei confronti dello Stato o della organizzazione che ha accettato la riserva, se il trattato è in vigore o qualora entri in vigore per l'autore della riserva e lo Stato o l'organizzazione che abbia accettato la riserva;
b) l'obiezione espressa da uno Stato contraente o da una organizzazione contraente per quanto riguarda una riserva, non impedisce che il trattato entri in vigore tra lo Stato o
l'organizzazione internazionale che ha formulato l'obiezione e lo Stato o l'organizzazione autrice della riserva, a meno che non sia stata chiaramente manifestata una intenzione opposta da parte dello Stato o dell'organizzazione che ha formulato l'obiezione;
c) un atto che esprima il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato dal trattato e che contenga una riserva ha effetto dal momento in cui uno Stato contraente o una organizzazione contraente abbiano accettato la riserva.
5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4, e a meno che il trattato non disponga in altro modo, si considera che una riserva sia stata accettata da uno Stato o da una organizzazione internazionale qualora essi non abbiano formulato obiezioni alla riserva, sia alla scadenza dei dodici mesi successivi alla data in cui ne abbiano ricevuto notifica, sia alla data in cui essi abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dal trattato, se detta data è posteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-20
In sintesi
La norma stabilisce che una riserva già autorizzata dal trattato non necessita di ulteriore accettazione, salvo diversa previsione. Se però il trattato richiede un'applicazione integrale tra poche parti o è l'atto istitutivo di un'organizzazione internazionale, la riserva richiede l'accettazione di tutte le parti o del competente organo dell'organizzazione. Negli altri casi, l'accettazione da parte di un soggetto fa sì che il trattato entri in vigore tra chi pone la riserva e chi la accetta. L'obiezione a una riserva non blocca l'entrata in vigore del trattato tra le parti coinvolte, a meno che chi si oppone non esprima chiaramente l'intenzione contraria. Infine, la mancata opposizione entro dodici mesi dalla notifica o dalla firma vale come tacita accettazione.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina le condizioni, i tempi e gli effetti dell'accettazione e dell'obiezione alle riserve formulate nei trattati internazionali. Il fine è stabilire con certezza quando e tra quali soggetti (Stati o organizzazioni internazionali) il trattato entra in vigore in presenza di una riserva.
A chi si applica
Si applica agli Stati contraenti e alle organizzazioni internazionali contraenti che partecipano o aderiscono a trattati internazionali.
Esempio pratico
Uno Stato decide di aderire a un trattato formulando una specifica riserva su una clausola; se un altro Stato membro non solleva obiezioni entro dodici mesi dalla notifica, la riserva si intende tacitamente accettata da quest'ultimo. Di conseguenza, il trattato entra regolarmente in vigore tra i due soggetti secondo i termini modificati dalla riserva.
Adempimenti e conseguenze
I soggetti che intendono contestare una riserva devono formulare formale obiezione entro il termine di dodici mesi dalla notifica (o dalla data del proprio consenso a vincolarsi, se posteriore), pena la tacita accettazione della riserva stessa.
Domande frequenti
Cosa accade se uno Stato o un'organizzazione fa obiezione a una riserva?L'obiezione non impedisce l'entrata in vigore del trattato tra chi ha fatto obiezione e chi ha formulato la riserva, a meno che l'obiettore non manifesti chiaramente l'intenzione opposta.
Quando una riserva deve essere necessariamente accettata da tutte le parti?Deve essere accettata da tutte le parti quando il numero ristretto dei partecipanti e l'oggetto o scopo del trattato rendono essenziale l'applicazione integrale del testo come condizione del consenso di ciascuna.
Entro quanto tempo si presume accettata una riserva se non si risponde?Si presume accettata se non vengono formulate obiezioni entro dodici mesi dalla data di notifica della riserva o dalla data di consenso a essere vincolati dal trattato, se successiva.