Art. 20 · Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve.
ConvenzioneSez. 2

Art. 20

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Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve.

In vigore dal 16 mar 1989
Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve. 1. Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non ha bisogno di essere ulteriormente accettata dagli Stati contraenti e dalle organizzazioni contraenti o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni contraenti, a meno che il trattato non lo preveda. 2. Qualora risulti dal numero ristretto di Stati e di organizzazioni o, a seconda dei casi, da organizzazioni partecipanti al negoziato, nonché dall'obiettivo e dal fine di un trattato, che l'applicazione del trattato nella sua integralità tra tutte le parti è condizione essenziale del consenso di ciascuna di esse ad essere vincolato dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti. 3. Quando un trattato è un atto istitutivo di una organizzazione internazionale ed a meno che non sia altrimenti stabilito, una riserva esige l'accettazione dell'organo competente di detta organizzazione, salvo che detto trattato non disponga altrimenti. 4. Nei casi diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, e a meno che il trattato non disponga altrimenti. a) l'accettazione di una riserva da parte di uno Stato contraente o da parte di una organizzazione contraente fa sì che lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della riserva divenga parte al trattato nei confronti dello Stato o della organizzazione che ha accettato la riserva, se il trattato è in vigore o qualora entri in vigore per l'autore della riserva e lo Stato o l'organizzazione che abbia accettato la riserva; b) l'obiezione espressa da uno Stato contraente o da una organizzazione contraente per quanto riguarda una riserva, non impedisce che il trattato entri in vigore tra lo Stato o l'organizzazione internazionale che ha formulato l'obiezione e lo Stato o l'organizzazione autrice della riserva, a meno che non sia stata chiaramente manifestata una intenzione opposta da parte dello Stato o dell'organizzazione che ha formulato l'obiezione; c) un atto che esprima il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato dal trattato e che contenga una riserva ha effetto dal momento in cui uno Stato contraente o una organizzazione contraente abbiano accettato la riserva. 5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4, e a meno che il trattato non disponga in altro modo, si considera che una riserva sia stata accettata da uno Stato o da una organizzazione internazionale qualora essi non abbiano formulato obiezioni alla riserva, sia alla scadenza dei dodici mesi successivi alla data in cui ne abbiano ricevuto notifica, sia alla data in cui essi abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dal trattato, se detta data è posteriore.
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