Convenzione›Sez. 3
Art. 25
Applicazione a titolo provvisorio
In vigore dal 16 mar 1989
Applicazione a titolo provvisorio
1. Un trattato o una parte di un trattato sarà applicato a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore;
a) qualora il trattato stesso disponga in tal modo;
b) qualora gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato abbiano convenuto in tal senso, sia pure in altra maniera.
2. A meno che il trattato non disponga in altro modo o che gli Stati e le organizzazioni internazionali partecipanti al negoziato o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato, non abbiano convenuto in altro modo, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di un trattato nei confronti di uno Stato o di una organizzazione termina qualora detto Stato o detta organizzazione notifichi agli Stati ed alle organizzazioni tra le quali il trattato è applicato provvisoriamente, la sua intenzione di non divenire parte al Trattato.
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