ConvenzioneSez. 3

Art. 25

Applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 16 mar 1989
Applicazione a titolo provvisorio 1. Un trattato o una parte di un trattato sarà applicato a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore; a) qualora il trattato stesso disponga in tal modo; b) qualora gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato abbiano convenuto in tal senso, sia pure in altra maniera. 2. A meno che il trattato non disponga in altro modo o che gli Stati e le organizzazioni internazionali partecipanti al negoziato o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato, non abbiano convenuto in altro modo, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di un trattato nei confronti di uno Stato o di una organizzazione termina qualora detto Stato o detta organizzazione notifichi agli Stati ed alle organizzazioni tra le quali il trattato è applicato provvisoriamente, la sua intenzione di non divenire parte al Trattato.
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Applicazione a titolo provvisorio (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo