ConvenzioneSez. 2

Art. 19

Formulazione di riserve

In vigore dal 16 mar 1989
Formulazione di riserve Uno Stato o una organizzazione internazionale, al momento di firmare, ratificare, confermare formalmente, accettare, approvare un trattato o aderirvi, può formulare una riserva, a meno: a) che la riserva non sia vietata dal trattato; b) che il trattato disponga che solamente alcune riserve determinate, tra cui non figuri la riserva in questione, possono essere formulate; c) che, in casi diversi da quelli previsti ai paragrafi a) e b), la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-19

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Formulazione di riserve (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo