Convenzione›Sez. 2
Art. 19
Formulazione di riserve
In vigore dal 16 mar 1989
Formulazione di riserve
Uno Stato o una organizzazione internazionale, al momento di firmare, ratificare, confermare formalmente, accettare, approvare un trattato o aderirvi, può formulare una riserva, a meno:
a) che la riserva non sia vietata dal trattato;
b) che il trattato disponga che solamente alcune riserve determinate, tra cui non figuri la riserva in questione, possono essere formulate;
c) che, in casi diversi da quelli previsti ai paragrafi a) e b), la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-19