Art. 16 · Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione
ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 16

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Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione

In vigore dal 16 mar 1989
Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione 1. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato tra uno o più Stati ed una o più organizzazioni internazionali al momento: a) del loro scambio tra gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; c) della loro notifica agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti al depositario, se in tal modo convenuto. 2. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da un trattato tra Organizzazioni internazionali al momento: a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o c) della loro notifica alle organizzazioni contraenti o al depositario, se in tal modo convenuto.
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