Convenzione›Parte II›Sez. 1
Art. 16
19 / 89Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione
In vigore dal 16 mar 1989
Scambio o deposito di strumenti di ratifica,
di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione 1. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato tra uno o più Stati ed una o più organizzazioni internazionali al momento:
a) del loro scambio tra gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti;
b) del loro deposito presso il depositario;
c) della loro notifica agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti al depositario, se in tal modo convenuto.
2. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da un trattato tra Organizzazioni internazionali al momento:
a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti;
b) del loro deposito presso il depositario; o
a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti;
b) del loro deposito presso il depositario; o
c) della loro notifica alle organizzazioni contraenti o al depositario, se in tal modo convenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-16