ConvenzioneParte I

Art. 2

Termini utilizzati

In vigore dal 16 mar 1989
Termini utilizzati 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per il termine trattato s'intende un accordo internazionale disciplinato dal diritto internazionale e concluso per iscritto; i) tra uno o più Stati e una o più organizzazioni internazionali; o ii) tra organizzazioni internazionali; sia detto accordo sia registrato in un unico strumento o in due o più strumenti connessi, e a prescindere dalla sua particolare denominazione; b) per il termine "ratifica" s'intende l'atto internazionale in tal modo denominato, con il quale uno Stato esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b bis) per il termine atto di conferma formale si intende un atto internazionale corrispondente a quello della ratifica da parte di uno Stato, con il quale una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b ter) per i termini accettazione, approvazione ed adesione si intende, a seconda dei casi, l'atto internazionale così denominato con il quale uno Stato o una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; c) per il termine "pieni poteri" si intende un documento emanante dall'Autorità competente di uno Stato o dall'organo competente di un'organizzazione internazionale, che nomini una o più persone a rappresentare lo Stato o l'organizzazione al fine di negoziare, adottare o autenticare il testo di un trattato, esprimere il consenso dello Stato o dell'organizzazione ad essere vincolata da un trattato, o compiere ogni altro atto riguardo al Trattato; d) per il termine "riserva," si intende una dichiarazione unilaterale, a prescindere dalla sua formulazione o dalla sua denominazione, apposta da uno Stato o da una organizzazione internazionale alla firma, alla ratifica e all'atto di conferma formale, all'accettazione o all'approvazione di un Trattato, o all'adesione a quest'ultimo, mediante la quale detto Stato o detta organizzazione intende escludere o modificare la portata legale di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a detto Stato o a detta organizzazione; e) per il termine "Stato partecipante al negoziato" ed il termine Organizzazione partecipante al negoziato, si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che abbiano partecipato alla elaborazione ed all'adozione del testo del trattato; f) Per il termine "Stato contraente" ed il termine "Organizzazione contraente" si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che abbiano consentito ad essere vincolate dal Trattato,sia che il trattato sia entrato in vigore o meno; g) per il termine "parte" si intende uno Stato o una organizzazione internazionale che abbia consentito ad essere vincolato dal Trattato, e nei cui confronti il trattato è in vigore; h) per il termine "Stato terzo" od il termine "organizzazione terza" si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che non sia parte al trattato; i) per il termine "organizzazione internazionale" si intende una organizzazione intergovernativa; j) per il termine "regole dell'organizzazione," si intendono in particolare gli atti costitutivi della Organizzazione, le decisioni e le risoluzioni adottate in conformità a detti atti e ad una prassi ben consolidata dell'organizzazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 riguardo ai termini utilizzati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di detti termini, nè il significato che può essere conferito loro nel diritto interno di uno Stato, o nelle regole di una organizzazione internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-2

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