Convenzione›Parte I
Art. 1
Portata della presente Convenzione
In vigore dal 16 mar 1989
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI
TRA STATI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
O TRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
NAZIONI UNITE 1986
Le Parti alla presente Convenzione,
Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali,
Consapevoli del carattere consensuale dei trattati e della loro crescente importanza in quanto fonte di diritto internazionale,
Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede, nonché la norma dei pacta sunt servanda, sono universalmente riconosciuti,
Affermando che occorre rafforzare il processo di codificazione e di progressivo sviluppo del diritto internazionale nel mondo intero,
Convinte che la codificazione ed il progressivo sviluppo delle norme applicabili ai trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali valgano a consolidare la struttura giuridica delle relazioni internazionali ed servire alle finalità delle Nazioni Unite.
Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto a disporre di sè stessi, l'uguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non interferenza negli affari interni degli Stati, il divieto della minaccia o dell'uso della forza, nonché il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti,
Rammentando le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati,
Consapevoli dei vincoli tra, da una parte il diritto dei trattati tra gli Stati e, d'altra parte, il diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali;
Considerando l'importanza dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali in quanto mezzo efficace per sviluppare le relazioni internazionali e creare le condizioni di una cooperazione pacifica tra le nazioni, a prescindere
dai loro ordinamenti costituzionali a sociali
Tenendo presente le particolari caratteristiche dei trattati di cui sono parte le organizzazioni internazionali in quanto soggetti distinti del diritto internazionale degli Stati,
Notando che le organizzazioni internazionali fruiscono della capacità di concludere trattati, loro necessaria per esercitare le proprie funzioni e attuare i loro obiettivi,
Consapevoli che la prassi delle organizzazioni internazionali, nel concludere trattati con gli Stati o tra di loro, dovrebbe essere conforme agli atti costitutivi (di dette organizzazioni),
Affermando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di pregiudicare quelle che presiedono alle relazioni tra una organizzazione internazionale ed i suoi membri, assoggettate alle regole dell'organizzazione,
Affermando altresì che le controversie in merito ai trattati dovrebbero, alla stregua delle altre controversie internazionali, essere composte, in base alla Carta delle Nazioni Unite, con mezzi pacifici ed in conformità dei principi della giustizia e del diritto internazionale,
Affermando inoltre che le norme di diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni non regolamentate dalle disposizioni della presente Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo Primo
Portata della presente Convenzione
La presente Convenzione si applica:
a) ai trattati tra uno o più Stati e una o più organizzazioni
internazionali, e
b) ai trattati tra organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-1