ConvenzioneSez. 3

Art. 31

Norma generale d'interpretazione

In vigore dal 16 mar 1989
Norma generale d'interpretazione 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede conformemente al significato comune da attribuire ai termini del trattato nel suo contesto ed alla luce del suo fine e del suo scopo. 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo ed allegati annessi: a) ogni accordo che sia relativo al trattato e che, sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato b) ogni strumento stabilito da una o più parti in occasione della conclusione del trattato, accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. 3. Sarà tenuto conto, insieme al contesto: a) di ogni ulteriore accordo intervenuto tra le parti riguardo all'interpretazione del trattato o all'applicazione delle sue disposizioni; b) di ogni prassi successivamente seguita riguardo all'applicazione del trattato, con la quale si stabilisce l'accordo delle parti rispetto all'interpretazione del trattato; c) di ogni regola pertinente di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti. 4. Un termine sarà inteso in un'accezione particolare qualora sia stabilito che tale era l'intenzione delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-31

In sintesi

La norma stabilisce che i trattati devono essere interpretati in buona fede, dando alle parole il loro significato ordinario nel loro contesto e considerando lo scopo del trattato stesso. Il contesto include non solo il testo, ma anche il preambolo, gli allegati e ogni accordo o strumento stipulato tra le parti in occasione della conclusione del trattato. Inoltre, si deve tenere conto degli accordi successivi, della prassi applicativa seguita dalle parti e di ogni norma di diritto internazionale applicabile tra loro. Infine, si può attribuire a un termine un significato particolare solo se viene dimostrato che questa era l'effettiva intenzione comune delle parti.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le regole e i criteri generali per interpretare in modo uniforme, corretto e secondo buona fede i trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.

A chi si applica

Si applica agli Stati e alle organizzazioni internazionali che stipulano o applicano trattati internazionali tra loro.

Esempio pratico

Se due Stati e un'organizzazione internazionale hanno un dubbio sul significato di una clausola contrattuale presente in un loro accordo, devono chiarirne il senso leggendo il testo insieme al preambolo e agli allegati, secondo il significato comune dei termini. Se in seguito hanno adottato una prassi condivisa nell'applicare tale accordo, dovranno interpretare la clausola conformemente a tale prassi.

Domande frequenti

Come deve essere interpretato un trattato?Deve essere interpretato in buona fede, secondo il significato comune dei suoi termini considerati nel loro contesto e alla luce del fine e dello scopo del trattato.
Cosa include il contesto ai fini dell'interpretazione?Il contesto comprende il testo, il preambolo, gli allegati, ogni accordo relativo al trattato concluso tra tutte le parti in quell'occasione e ogni strumento collegato stabilito da una o più parti e accettato dalle altre.
È possibile dare a un termine un significato diverso da quello comune?Sì, ma solo qualora sia stabilito che tale accezione particolare era l'effettiva intenzione delle parti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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