Art. 31
Norma generale d'interpretazione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-31
Norma generale d'interpretazione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La norma stabilisce che i trattati devono essere interpretati in buona fede, dando alle parole il loro significato ordinario nel loro contesto e considerando lo scopo del trattato stesso. Il contesto include non solo il testo, ma anche il preambolo, gli allegati e ogni accordo o strumento stipulato tra le parti in occasione della conclusione del trattato. Inoltre, si deve tenere conto degli accordi successivi, della prassi applicativa seguita dalle parti e di ogni norma di diritto internazionale applicabile tra loro. Infine, si può attribuire a un termine un significato particolare solo se viene dimostrato che questa era l'effettiva intenzione comune delle parti.
La norma stabilisce le regole e i criteri generali per interpretare in modo uniforme, corretto e secondo buona fede i trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.
Si applica agli Stati e alle organizzazioni internazionali che stipulano o applicano trattati internazionali tra loro.
Se due Stati e un'organizzazione internazionale hanno un dubbio sul significato di una clausola contrattuale presente in un loro accordo, devono chiarirne il senso leggendo il testo insieme al preambolo e agli allegati, secondo il significato comune dei termini. Se in seguito hanno adottato una prassi condivisa nell'applicare tale accordo, dovranno interpretare la clausola conformemente a tale prassi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.