ConvenzioneSez. 3

Art. 31

Norma generale d'interpretazione

In vigore dal 16 mar 1989
Norma generale d'interpretazione 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede conformemente al significato comune da attribuire ai termini del trattato nel suo contesto ed alla luce del suo fine e del suo scopo. 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo ed allegati annessi: a) ogni accordo che sia relativo al trattato e che, sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato b) ogni strumento stabilito da una o più parti in occasione della conclusione del trattato, accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. 3. Sarà tenuto conto, insieme al contesto: a) di ogni ulteriore accordo intervenuto tra le parti riguardo all'interpretazione del trattato o all'applicazione delle sue disposizioni; b) di ogni prassi successivamente seguita riguardo all'applicazione del trattato, con la quale si stabilisce l'accordo delle parti rispetto all'interpretazione del trattato; c) di ogni regola pertinente di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti. 4. Un termine sarà inteso in un'accezione particolare qualora sia stabilito che tale era l'intenzione delle parti.
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Norma generale d'interpretazione (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo