ConvenzioneParte VSez. 1

Art. 45

Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione.

In vigore dal 16 mar 1989
Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione. 1. Uno stato non può più invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo per porvi fine, ritirarsi o sospenderne l'applicazione in virtù degli articoli da 46 a 50 o degli articoli da 60 a 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, detto Stato a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato è valido, rimane in vigore o continua ad essere applicabile; o b) debba, a causa della sua condotta, ritenersi avere consentito, a seconda dei casi, alla validità del trattato od al suo mantenimento in vigore o in applicazione. 2. Una organizzazione internazionale non può più invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospendere la sua applicazione, in virtù degli articoli, da 46 a 50 o degli se, dopo essere venuta a conoscenza dei fatti, detta organizzazione a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato è valido, rimane in vigore o continua ad essere applicabile, o b) debba, a causa del comportamento dell'organo competente, ritenersi avere rinunciato al diritto di invocare detta causa o detto motivo.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-45

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Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione. (Art. 45 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo