Convenzione›Parte V›Sez. 1
Art. 45
Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione.
In vigore dal 16 mar 1989
Perdita del diritto di invocare una causa di
nullità di un trattato o un motivo di porvi fine,
di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione.
1. Uno stato non può più invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo per porvi fine, ritirarsi o sospenderne l'applicazione in virtù degli articoli da 46 a 50 o degli articoli da 60 a 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, detto Stato a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato è valido, rimane in vigore o continua ad essere
applicabile; o
b) debba, a causa della sua condotta, ritenersi avere consentito, a seconda dei casi, alla validità del trattato od al suo mantenimento in vigore o in applicazione.
2. Una organizzazione internazionale non può più invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospendere la sua applicazione, in virtù degli articoli, da 46 a 50 o degli se, dopo essere venuta a conoscenza dei fatti, detta organizzazione
a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato è valido, rimane in vigore o continua ad essere
applicabile, o
b) debba, a causa del comportamento dell'organo competente, ritenersi avere rinunciato al diritto di invocare detta causa o detto motivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-45