Convenzione›Sez. 2
Art. 48
Errore
In vigore dal 16 mar 1989
Errore
1. Uno Stato o una organizzazione internazionale possono invocare un'errore nel trattato come vizio del loro consenso ad essere vincolati dal trattato, qualora l'errore verta su di un fatto o una situazione che detto Stato o detta organizzazione supponeva esistere al momento della conclusione del trattato, e che costituiva una base essenziale del consenso di detto Stato o di detta organizzazione ad essere vincolato dal trattato.
2. Non si applica il paragrafo 1 se detto Stato o detta organizzazione internazionale abbia contribuito a detto errore con il suo comportamento, o qualora le circostanze siano state tali che detto Stato o detta organizzazione dovevano essere preparati alla possibilità di un errore.
3. Un errore concernente solamente la redazione del testo del trattato non pregiudica la sua validità; in questo caso, sarà applicato l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-48