ConvenzioneParte VII

Art. 80

Correzione degli errori nei testi o nelle copie autenticate dei trattati.

In vigore dal 16 mar 1989
Correzione degli errori nei testi o nelle copie autenticate dei trattati. 1. Se, dopo l'autentica del testo di un trattato, gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatari e gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti accertino di comune accordo che detto testo contiene un errore, si procede alla correzione dell'errore mediante uno dei mezzi qui di seguito enumerati, a meno che detti Stati ed organizzazioni non decidano un altro modo di correzione: a) correzione del testo nell'accezione adeguata e sigla della correzione da parte di rappresentanti debitamente abilitati; b) elaborazione di uno strumento o scambio di strumenti in cui sia riportata la correzione che si sia convenuto di apporre al testo; c) elaborazione di un testo corretto del trattato nel suo insieme, in base alla procedura utilizzata per il testo originale. 2. Qualora si tratti di un trattato per il quale esiste un depositario, questi notifica agli Stati ed organizzazioni internazionali firmatarie ed agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti l'errore e la proposta di correzione e specifica un termine adeguato entro il quale si possa muovere obiezione alla correzione proposta. Se, alla scadenza del termine; a) nessuna obiezione sia stata mossa, il depositario effettua e sigla la correzione nel testo, elabora un processo verbale di rettifica del testo, e ne comunica copia alle parti al trattato ed agli Stati ed organizzazioni qualificati a divenirlo; b) una obiezione sia stata mossa, il depositario comunica l'obiezione agli Stati ed organizzazioni firmatarie ed agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti. 3. Le regole enunciate ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora il testo sia stato autenticato in due o più lingue e appaia un difetto di convergenza il quale, con l'accordo degli Stati e delle organizzazioni internazionali firmatarie nonché degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti, debba essere corretto. 4. Il testo corretto sostituisce ad inizio il testo difettoso, a meno che gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatarie e gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti non decidano in altro modo. 5. La correzione del testo di un trattato che sia stato registrato e notificata al Segretariato della Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Qualora sia rilevato un errore in una copia autenticata di un trattato, il depositario elabora un processo verbale di rettifica e ne comunica copia agli Stati ed alle organizzazioni internazionali firmatarie nonché agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti.
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Correzione degli errori nei testi o nelle copie autenticate dei trattati. (Art. 80 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo