Convenzione›Parte VIII
Art. 82
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In vigore dal 16 mar 1989
Firma
La presente Convenzione sara aperta fino al 31 dicembre 1986, al Ministro federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 30 giugno 1987, alla Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, alla firma
a) di tutti gli Stati;
b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;
c) delle organizzazioni internazionali invitata a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-82