Convenzione›Parte VII
Art. 79
Notifiche e comunicazioni
In vigore dal 16 mar 1989
Notifiche e comunicazioni
Tranne che nei casi in cui il Trattato o la presente Convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che debba essere fatta da uno Stato o da una Organizzazione internazionale in virtù della presente Convenzione;
a) viene trasmessa, se non vi e depositario, direttamente agli Stati ed alle organizzazioni cui è destinata, o, se vi e un depositario, a quest'ultimo;
b) e considerata come (essendo stata) effettuata dallo Stato o dall'Organizzazione in questione solo a decorrere dal momento della sua ricezione da parte dello Stato o dell'Organizzazione cui è stata inviata, o, se del caso, dal depositario;
c) se è trasmessa ad un depositario, si considera che sia stata ricevuta dallo Stato o dall'Organizzazione cui è destinata solo a decorrere dal momento in cui detto Stato o detta organizzazione abbia ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma e) del paragrafo 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-79