ConvenzioneParte VII

Art. 81

Registrazione e pubblicazione dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Registrazione e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati sono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione o della classificazione e iscrizione al repertorio, a seconda dei casi, nonché della pubblicazione. 2. La designazione di un depositario costituisce per quest'ultimo autorizzazione a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-81

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Registrazione e pubblicazione dei trattati (Art. 81 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo