Convenzione›Parte VII
Art. 81
Registrazione e pubblicazione dei trattati
In vigore dal 16 mar 1989
Registrazione e pubblicazione dei trattati
1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati sono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione o della classificazione e iscrizione al repertorio, a seconda dei casi, nonché della pubblicazione.
2. La designazione di un depositario costituisce per quest'ultimo autorizzazione a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-81