ConvenzioneParte VII

Art. 77

Depositari dei trattati

In vigore dal 16 mar 1989
Depositari dei trattati 1. La designazione del depositario di un trattato puo essere effettuata dagli Stati e dalle organizzazioni, o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni partecipanti al negoziato, sia nel trattato stesso, o in ogni altra maniera. Il depositario puo essere uno o più Stati, una organizzazione internazionale, o il principale funzionario amministrativo di detta organizzazione. 2. Le funzioni del depositario di un trattato sono di natura internazionale ed il depositario e tenuto ad agire imparzialmente nell'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra determinate parti, o che una divergenza sia insorta tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed un depositario circa lo svolgimento delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su detto obbligo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo