ConvenzioneSez. 5

Art. 72

Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato

In vigore dal 16 mar 1989
Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato 1. A meno che il trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle sue disposizioni o in conformità alla presente Convenzione a) libera le parti per le quali la reciproca applicazione del trattato sia sospesa, dall'obbligo di applicare il trattato nelle loro reciproche relazioni durante il periodo di sospensione; b) non incide peraltro sui rapporti legali stabiliti tra le parti dal trattato. 2. Durante il periodo di sospensione, le parti dovranno astenersi da ogni atto volto ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-72

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Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato (Art. 72 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo