Convenzione›Sez. 5
Art. 69
Conseguenze della nullità di un trattato.
In vigore dal 16 mar 1989
Conseguenze della nullità di un trattato.
1. Un trattato la cui nullità è stabilita in virtù della presente Convenzione, è nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno forza legale.
2. Se tuttavia siano stati compiùti atti in base a detto trattato, a) ciascuna parte può domandare ad ogni altra parte di determinare per quanto possibile, nelle loro reciproche relazioni, la situazione che sarebbe esistita qualora detti atti non fossero stati compiùti;
b) gli atti compiùti in buona fede prima che la nullità sia stata invocata non sono resi illeciti per il solo fatto della nullità del trattato.
3. Nei casi disciplinati dagli o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui siano imputabili il dolo, l'atto di corruzione o la costrizione.
4. Qualora il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale determinati ad essere vincolati da un trattato multilaterale siano viziati, si applicano le regole preesistenti nelle relazioni tra detto Stato o detta organizzazione e le parti al trattato.
Storico versioni
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