ConvenzioneSez. 4

Art. 68

Revoca delle notifiche e degli strumenti di cui agli articoli 65 e 67

In vigore dal 16 mar 1989
Revoca delle notifiche e degli strumenti di cui agli Una notifica o uno strumento di cui agli possono essere revocati in qualsiasi momento prima che abbiano acquisito effetto.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-68

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