ConvenzioneSez. 3

Art. 64

Sopravvenienza di una nuova norma cogente di diritto internazionale (jus cogens)

In vigore dal 16 mar 1989
Sopravvenienza di una nuova norma cogente di diritto internazionale (jus cogens) Qualora sopravvenga una nuova norma cogente di diritto internazionale generale, ogni trattato esistente in conflitto con detta norma diviene nullo e termina.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-64

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Sopravvenienza di una nuova norma cogente di diritto internazionale (jus cogens) (Art. 64 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo