Convenzione›Sez. 3
Art. 59
Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore.
In vigore dal 16 mar 1989
Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa
della conclusione di un trattato posteriore.
1. Si considera che un trattato abbia preso fine qualora tutte le parti a detto trattato concludano un ulteriore trattato che abbia come oggetto la medesima materia e;
a) qualora emerga dal trattato successivo o se sia peraltro stabilito che, in base all'intenzione delle parti, la materia deve essere
disciplinata da detto trattato; o
b) qualora le disposizioni del trattato successivo siano incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che sia impossibile applicare i due trattati contemporaneamente.
2. Il trattato precedente è considerato solo sospeso, qualora emerga dal trattato successivo, o sia peraltro stabilito che tale era l'intento delle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-59