ConvenzioneSez. 3

Art. 59

Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore.

In vigore dal 16 mar 1989
Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore. 1. Si considera che un trattato abbia preso fine qualora tutte le parti a detto trattato concludano un ulteriore trattato che abbia come oggetto la medesima materia e; a) qualora emerga dal trattato successivo o se sia peraltro stabilito che, in base all'intenzione delle parti, la materia deve essere disciplinata da detto trattato; o b) qualora le disposizioni del trattato successivo siano incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che sia impossibile applicare i due trattati contemporaneamente. 2. Il trattato precedente è considerato solo sospeso, qualora emerga dal trattato successivo, o sia peraltro stabilito che tale era l'intento delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-59

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Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore. (Art. 59 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo