ConvenzioneSez. 3

Art. 58

Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale mediante accordo unicamente tra determinate parti.

In vigore dal 16 mar 1989
Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale mediante accordo unicamente tra determinate parti. 1. Due o più parti ad un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente come oggetto di sospendere, temporaneamente e solamente tra di esse, l'applicazione di disposizioni del trattato: a) qualora la possibilità di detta sospensione sia prevista dal trattato b) qualora la sospensione in questione non sia vietata dal trattato, a patto che essa; i) non pregiudichi nè il godimento delle altre parti dei diritti loro derivanti dal trattato, nè l'adempimento dei loro obblighi; e ii) non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. 2. A meno che, nel caso di cui al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga in altro modo, le parti in questione devono notificare alle altre parti il loro intento di concludere l'accordo e le disposizioni del trattato di cui intenda sospendere l'applicazione.
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Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale mediante accordo unicamente tra determinate parti. (Art. 58 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo